Acerca de ricorso in cassazione



Anche nel caso di declaratoria di incostituzionalità della normativa il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la mancata specificazione dei motivi.

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Il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o in mancanza dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea.

Cassazione: Abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori. Impugnazione di provvedimenti resi all'esito di giudizi ordinari o emessi in sede di applicazione di misure cautelari personali e reali.

Fin dall'inizio della mia carriera, nell'ambito della collaborazione con importanti studi legali milanesi, ho redatto ricorsi e curato processi patrocinati avanti il Supremo Collegio.

5) per omesso esame circa un fatto fundamental per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

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I termini per proporre ricorso per Cassazione si differenziano in base alla tipologia della sentenza impugnata, cioè se si tratta di una sentenza con la quale è stata decisa una causa civile oppure di una pronuncia con la quale si è concluso un processo penale.

Peraltro, posto che la norma dell’art. 111 Cost., nulla prevede con riferimento al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato – come nella specie – e della Corte dei Conti, è evidente che la disposizione dell’art.

, per mancata emissione della ordinanza da parte della Corte d'Appello, mancata assunzione di prova decisiva e per assenza, carenza e mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione in appello del mezzo istruttorio ex art. 606 c.p.p.

I motivi di impugnazione si distinguano in due grandi categorie: i vizi nel procedere, compiuti dal giudice precedente che avrebbe, pertanto, omesso di osservare le norme che regolano il processo; e i vizi di merito o di giudizio, che sono determinati dall’errore del giudice del merito nell’individuare o applicare le norme che devono disciplinare il rapporto oggetto della causa.

Quando i giudici di ultimo cargo verificano l’esistenza di vizi all’interno della sentenza, la annullano e trasferiscono la decisione della questione a un giudice di appello diverso da quello che l’ha adottata. In molti casi essi indicano anche il principio di diritto che deve essere preso in considerazione.

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo jerarquía pur nella contumacia della parte in jerarquía di appello, impar può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se impar idoneo a ricorso in cassazione produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che ricorso per cassazione in quei casi l’atto era comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perchè quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di impar escludere anticipadamente che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere fare ricorso in cassazione sanato il vizio dall’eventuale costituzione della parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

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